venerdì 12 maggio 2017

Manifesto della disobbedienza formativa


Quanto segue prende spunto dalla “disobbedienza civile” che nel corso del tempo si è espressa come metodo di opposizione cosciente e ferma, ma non violenta a norme considerate ingiuste; nel senso più ampio, l'ingiustizia delle norme può configurare veri e propri pericoli o danni, ma anche soltanto una significativa inefficacia che diviene dannosa nel momento dell'imposizione normativa.
In tema di formazione professionale, è indispensabile premettere che non si intende sostenere l'inutilità (e quindi la dannosità) della formazione in sé, bensì quella dell'obbligo, da non confondersi con la necessità di verifica soprattutto su nuove competenze più oltre descritta.

Formazione scolastica e professionale

I presupposti dell'aggiornamento professionale

Agli studenti del quinto anno per Geometri dell'Istituto Tecnico Pier Crescenzi di Bologna riuniti in occasione del diploma conseguito nell'anno 1945 fra le distruzioni belliche, i professori tennero un discorso di congedo di questo tenore:
Voi oggi siete Geometri, ma non dovete pensare di aver imparato una professione e di poterla esercitare senz'altro da ora in avanti. Noi vi abbiamo fornito gli strumenti necessari per iniziare a lavorare, ma soprattutto vi abbiamo insegnato a studiare. E da oggi dovrete farlo continuamente, senza mai pensare di aver già completato la vostra preparazione professionale.
Il discorso si ispira a concetti condivisibili e immutabili implicitamente richiamati nella direttiva europea n. 2005/36/CE che indica nella “formazione e istruzione permanente” lo strumento per mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci; tali concetti individuano una base formativa comune nella condivisione degli strumenti operativi acquisiti a scuola, distinta dalla successiva, diuturna evoluzione professionale, che deve svilupparsi soprattutto su base educativa soggettiva, in particolare per chi esercita la Professione in modo autonomo.
Corre l'obbligo di precisare che chiunque lavori con sistematica preparazione tecnica svolge un lavoro professionale, ma se lo fa inquadrato in un'organizzazione da cui dipende sarà un Professionista Dipendente, mentre facendolo autonomamente sarà un Professionista Libero. Al primo può essere richiesta un'integrazione formativa collegata alle necessità dell'organizzazione da cui dipende, mentre al secondo dev'es­sere lasciata la libertà di sviluppare la propria crescita in modo indipendente, aggiornando i propri strumenti oppure acquisendone di nuovi nei tempi che solo la sua attività professionale determina.
Il codice deontologico in vigore per i Geometri Liberi Professionisti, all’art. 23 impone all'Iscritto di “mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale Geometri sentiti i Collegi provinciali e circondariali”.

Elementi fondanti della Libera Professione

Per il corretto esercizio di una Libera Professione tecnica occorrono tre elementi distinti e indissolubili: la padronanza di strumenti teorico-pratici, l'autonomia nella loro applicazione per l'assolvimento degli obblighi libero professionali, l'aggiornamento specifico per ciascuna applicazione richiesta.
L'acquisizione degli strumenti si ha con la formazione scolastica e si dimostra con i relativi esami, il conseguimento dell'autonomia libero professionale si dimostra con l'esame di stato e l'aggiornamento è documentato dal curriculum.
Un quarto elemento, facoltativo, è l'acquisizione di specifiche competenze per l'abilitazione a singole attività per cui è richiesta l'iscrizione in elenchi speciali, e tanto la formazione quanto l'aggiornamento seguono precisi iter. È opportuno osservare che l'iscrizione a uno di questi elenchi è complemento e non elemento della Libera Professione.
Si deve ricordare che i Consigli Provinciali hanno sempre avuto l'obbligo di assicurare il rispetto del codice deontologico e quindi anche di verificare che l'Iscritto sia in possesso dell'aggiornamento necessario imposto da detto codice a prescindere dalle modalità formative che qui si mettono in discussione. Fra le criticità si può annoverare il mancato o carente assolvimento del compito da parte dei Consigli.

L'obbligo formativo vigente

Caratteristiche e criticità

I presupposti

Se non v'è dubbio che l'aggiornamento professionale sia una necessità ancor prima che un obbligo, non v'è dubbio neppure che lo si raggiunga attraverso lo svolgimento di attività di informazione e formazione. Sussistono invece concreti e capitali dubbi sulle modalità statuite dal Consiglio Nazionale, a cominciare dal metodo con cui sono state formulate, che ha escluso gli Iscritti dalle scelte.
Ne risulta una cosiddetta “Formazione Professionale Continua” fondata sull'acquisizione di un dato numero di Crediti Formativi in ogni periodo: in altre parole l'aggiornamento deve avvenire a una certa “velocità media”, cosa accettabile solo postulando l'esistenza di una velocità media nell'evoluzione delle competenze richieste a ogni Libero Professionista. Evidentemente si tratta di un postulato insostenibile perché le innovazioni che determinano veri cambiamenti di approccio allo svolgimento delle attività professionali, e perciò richiedono l’acquisizione di nuove conoscenze, si sono sempre manifestate casualmente e perciò senza qualsivoglia ritmo regolare prevedibile.
Al contrario i processi che si rinnovano costantemente (spesso addirittura a ritmo incalzante) sono quelli di produzione di strumenti tecnici, che vengono aggiornati sia per ottenere migliorie operative sia per pura strategia commerciale, ma conservando i metodi di approccio professionale noti e non richiedendo quindi alcuna formazione ma soltanto, e non sempre, informazione.

L'applicazione

Sappiamo che la formazione scolastica, necessaria, non si avvale strutturalmente del contributo del mondo professionale, libero o dipendente, ma si fonda su programmi definiti scolasticamente e verificati allo stesso modo nel corso dello svolgimento. Anche l'obbligo “formativo” post scolastico in vigore oggi non si avvale strutturalmente del contributo del mondo professionale, ma tendenzialmente si rivolge alla produzione degli strumenti operativi già menzionati, realizzando una scoordinata estensione della formazione scolastica.
Prescindendo dall'ambito dipendente, la formazione e l'aggiornamento di ogni Libero Professionista hanno sempre seguito criteri di totale autonomia che ognuno applicava basandosi sullo studio delle nuove possibilità e delle loro correlazioni con le realtà affrontate; arricchendosi quindi con l'esperienza soggettiva. Oggi si è intrapresa una via di obbligo fondato sull'acquisizione di un certo numero di cosiddetti crediti formativi, concettualmente simili a quelli scolastici, l'assegnazione dei quali è concertata da un piccolo numero di soggetti scelti con criteri oligarchici e realizzata da singoli elementi, qualificati a farlo dagli stessi soggetti di cui sopra in frequente distonia con il mondo operativo a cui la Libera Professione deve rivolgersi e, possibilmente, ispirarsi. Il tutto è coronato da una criticità cruciale nella cosiddetta verifica finale, demandata agli stessi soggetti formatori interessati a promuovere gli eventi che offrono elevando la percentuale di esiti positivi.
È fortemente inibita la tradizionale pratica di studio autonomo, tranne nei casi (comunque non strutturali) di Liberi Professionisti formatori. Si ha il paradosso di richiedere ai “docenti” un tipo di preparazione vietata ai “discenti”!
Infine il Credito Formativo associato alla durata di un evento ne richiede necessariamente la frequentazione; infatti viene assegnato soltanto se è verificata la presenza pur se l’Iscritto dimostra padronanza della materia trattata superando le verifiche. Imposizione che non trova alcuna giustificazione se non quelle, inquietanti, di pretendere l’ossequio al “docente” o la visione dei prodotti che presenta. E comunque le citate verifiche, quando presenti, sono nel migliore dei casi simulazioni scolastiche di attività professionali; inutili per chi già le svolge e inefficaci per chi dovrebbe acquisire autonomia pratica.

Possibili alternative e potenziali vulnerabilità

Il confronto e la collaborazione con i Colleghi

La storia delle Libere Professioni ha fondato l'aggiornamento e la stessa crescita delle competenze di ciascun Iscritto sul confronto delle esperienze con i Colleghi, tanto Liberi quanto Dipendenti, sulla collaborazione con essi e non di rado sulla reciproca assistenza, espressamente prevista dai Codici Deontologici dei vari Ordini e Collegi.
Il metodo, oltre a consentire lo sviluppo delle eccellenze che tutti hanno potuto conoscere (si possono citare decine di nomi, stimatissimi pur non avendo mai conseguito Crediti Formativi nell'intera carriera) favorisce la reciproca conoscenza e sviluppa il senso di appartenenza a una Categoria, implicando mutuo rispetto.

Il curriculum professionale

Del “valore” di ciascun Professionista è sempre stato garante il curriculum professionale, cosa tuttora radicata nella necessità di allegarlo per partecipare a specifiche gare e nettamente percepita tanto dai Professionisti che lo aggiornano e propongono quanto dai Committenti che lo tengono nel dovuto conto mentre non considerano mai i Crediti Formativi acquisiti.

Preoccupazioni salienti

Una carenza formale

Il titolo di studio certifica la conoscenza degli strumenti teorico-pratici e l'esame di stato certifica l’autonomia nella padronanza delle applicazioni professionali. Ambedue le certificazioni hanno il crisma dell’ufficialità. Il curriculum illustra l'esperienza e la dimestichezza acquisite, ma lo fa senza alcuna certificazione formale.
A questa carenza non sopperisce l'obbligo di acquisizione di Crediti Formativi che nel migliore dei casi si limita oggi a ribadire la prima verifica distraendo dall'ultima, e comunque manifesta gravi carenze di rappresentatività degli organismi ufficiali che sovrintendono.

Un rischio sostanziale

Poiché il prestigio del curriculum professionale cresce abitualmente con il passare del tempo, di norma il confronto privilegia chi è attivo da maggior tempo senza che questo implichi necessariamente una preparazione più efficace. Il rischio si concretizza, storicamente, nelle gare che impongono ai partecipanti una soglia di fatturato pregresso nel campo specifico, escludendo in tal modo i più giovani.
In questo caso dei Crediti Professionali correttamente certificati permetterebbero opportunità più eque.

Proposte

Certificazione e verifica delle condizioni

Si può facilmente osservare che prestazioni professionali inadeguate sono esistite in passato, ma non sono affatto scongiurate oggi; si conferma dunque l'importanza del mix individuale di conoscenze, capacità, predisposizione e professionalità nella scelta di campi operativi congeniali.
Il problema più grave delle Libere Professioni è certamente l'impossibilità per la maggior parte (la più debole) dei Committenti di valutare autonomamente e tempestivamente la prestazione ottenuta. Questo suggerisce la necessità di un'adeguata verifica e giustifica i tentativi di offrire delle garanzie in tal senso. Tuttavia la stessa impossibilità l'hanno eventuali terzi chiamati a valutare quelle prestazioni, soprattutto se devono farlo a priori assegnando astratti Crediti Formativi a chi non è messo a concreta prova: gli unici che possono vantare oggettivamente competenza sulle materie professionali sono i Professionisti che le trattano. Questo giustifica dubbi sull'obiettività dei giudizi, per perseguire la quale si possono immaginare due strategie: la formale autocertificazione, che implica conseguenze penali per dichiarazioni false, e la verifica da parte di commissioni di più soggetti, possibilmente di varia estrazione.
L'autocertificazione del Curriculum consente ridotto spreco di risorse e ottima rispondenza delle informazioni alle necessità del Committente. Il ricorso a Commissioni di valutazione può essere previsto per controlli a campione sulle autocertificazioni, appare utile se richiesto degli interessati per superare il limite della rappresentatività del curriculum in caso di appalti e diviene indispensabile, con l’ulteriore garanzia che le Commissioni siano composte da soggetti terzi, per la verifica finale dei partecipanti a corsi, seminari, eventi di studio e di confronto di qualunque tipo e durata, che si auspicano quindi facoltativi se non per le procedure di acquisizione e la certificazione di nuove competenze, da equiparare a studi scolastici.

Disobbedienza formativa

Perché i concetti ispiratori sopra descritti possano trovare la giusta considerazione, si invita il Consiglio Nazionale a promuovere, assecondare e accettare la partecipazione di tutti gli Iscritti allo studio delle soluzioni ai problemi qui discussi e a ogni altra necessità di Categoria.
A tal fine e per sottolineare l’assoluta inadeguatezza dell’attuale Regolamento si auspica che molti Geometri Liberi Professionisti esercitino la disobbedienza formativa:
- evitando gli eventi non ritenuti professionalmente esaurienti anche se forieri di cosiddetti Crediti Formativi,
- rifiutando esplicitamente tali crediti negli eventi a cui si partecipa ritenendoli proficui,
- comunicando la propria scelta di disobbediente al proprio Collegio e al Consiglio Nazionale, allegando alla comunicazione il presente Manifesto.
Questa azione mira a sensibilizzare gli Organi di Categoria sia ai problemi in essere sia alla necessità di eliminare ogni ostacolo alla partecipazione degli Iscritti alla vita della Categoria.

lunedì 16 gennaio 2017

Crediti ai Formatori

Salve,
l'osservazione fatta da Duccio alla mia precedente domanda mi ha fatto notare che l'oggetto di quella (Formazione Professionale e crediti) era troppo generico; quindi l'ho precisato specificando la velocità e riapro qui il tema da lui posto che là, con quella modifica, sarebbe marginale.

Assumendo che il metodo dei crediti formativi sia efficace, la presenza di Formatori attivi nello stesso campo per cui fanno formazione pone certamente il problema segnalato da Duccio: è ragionevole che a chi è riconosciuto in grado di formare i Colleghi vengano riconosciuti meno CF che ai Colleghi stessi?
Praticamente così facendo si dà per scontato che gli allievi superino il maestro!

Altrimenti come si dovrebbero calcolare i CF che merita il Formatore?
Ad esempio chiedere una valutazione ai suoi "discepoli" comporta criticità importanti come la probabile "riconoscenza" a prescindere dai contenuti.

Che ne pensate?
Leonardo

venerdì 13 gennaio 2017

Convenzionalità e Anti-Convenzionalità nelle Riconfinazioni

Buongiorno a tutti
Premetto che queste mie riflessioni sono del tutto personali e che questo messaggio non vuole essere una lezione, un dogma, un precetto o qualcosa di simile e nemmeno un intervento che vuole esaurire il tema ma invece l’inizio di una discussione, spero proficua, che prenda in considerazione uno degli aspetti più importanti, deontologicamente parlando, della materia: quello dell’approccio.
L’approccio è fondamentale per poter risolvere i conflitti in modo positivo, che non vuol dire necessariamente arrivare ad una transazione o una mediazione ma, invece, far prevalere le ragioni di chi le ha, tenendo conto di tutte le evenienze e le incertezze potenziali del processo di ricostruzione. Evenienze che trovano fondamento e ragione appunto nella Convenzionalità o non Convenzionalità della materia.
Nell'approccio e, di conseguenza, nei contatti con la committenza è fondamentale mostrare prudenza perché anche ragioni che possono sembrare assolute e al di sopra di ogni sospetto potrebbero non esserlo agli occhi del Giudice o scivolare su delle evenienze impreviste.
Riporto velocemente qualche esempio.
In una causa di qualche anno fa ricostruimmo, con il CTU, la linea di confine così come rappresentata sulle mappe catastali di Impianto. Facemmo un lavoro accurato e ben eseguito. Anche il CTP di controparte prese atto delle evidenze che si palesarono e nelle quali la sua parte era soccombente. Alla fine però la causa fu decisa da un banalissimo Certificato Sostitutivo di notorietà allegato ad un Condono Edilizio nel quale la mia cliente dichiarava che aveva costruito un annesso sul retro del fabbricato principale sul confine di proprietà quando invece la faccia più esterna si trovava 2 metri dentro al confine.
In un’altra ricostruimmo, con il CTU, il confine incerto soggettivamente. Il mio cliente contestava infatti la costruzione di un muro sul confine da parte del vicino avvenuta 8 anni prima e in posizione non corretta. Facemmo tutte le indagini del caso anche sulla fotogrammetria e vedemmo come effettivamente il vicino aveva invaso il terreno del mio committente per circa 1,5 metri. La causa fu decisa invece dalla testimonianza del tecnico che seguì la costruzione del muro che affermò come le due parti fossero, al tempo, concordi sulla posizione dello stesso.
Potrei elencarne molti altri.
Ho sempre creduto che in questa materia è importante, fra chi la pratica, la condivisione dei principi e che sulle procedure e sulle sfumature ci può essere confronto. E ho sempre creduto nell’importanza dei forum e del mondo “internet” in generale per propagare cultura. Ahimè, più dei testi e di ogni altra forma attualmente presente.
Oggi a internet e ai forum si rivolge una stragrande maggioranza di tecnici per risolvere il problemino del momento, un po’ come ci rivolgiamo a wikipedia quando non conosciamo il significato di una parola. Su internet c’è la risposta a tutto. Anche chi va dal medico sa già che malattia ha. L’ha letto su internet.
Me ne sono accorto nell’ultima CTP che sto eseguendo dove il tecnico di controparte ha fatto una relazione bellissima e ben scritta; salvo però che le conclusioni in calce contraddicono tutto ciò che è scritto in premessa e sono riportate in un linguaggio totalmente diverso. Al che ho drizzato le antenne ed ho pensato: “vuoi vedere che questo……”. Mi sono messo a fare una ricerca su internet digitando la parola “riconfinazioni” e dopo poco ho trovato una pagina illustrativa di un tecnico del Nord-Italia che spiegava ai potenziali committenti cosa erano le riconfinazioni e su quali principi vertevano. Questa pagina metteva sapientemente insieme, anche con un bel linguaggio, il sunto di tante altre pagine trovate su internet, in parte anche del sottoscritto. Identica alla premessa della relazione del tecnico di controparte.
Torniamo al tema della discussione.
Convenzionalità e Anti-Convenzionalità nelle riconfinazioni.
Qualcuno di voi ha già dato qualche interessante spunto di riflessione.
Cosa si può intendere per convenzionale o anti-convenzionale in questa materia?
Normalmente per convenzionale, nelle materie tecniche, si dice di soluzioni riferite ad una procedura ben definita oppure di soluzioni che rispettino una normativa specifica.
Convenzionale può essere la redazione di una Certificazione Energetica o la redazione di qualsiasi altra "pratica" professionale. Dove si eseguono appunto delle "pratiche".
Nelle Riconfinazioni, purtroppo o per fortuna (secondo me per fortuna), non c’è una normativa procedurale.
Esiste l’Art.950 del CC di sole 7 righe che ne identifica gli aspetti giuridici. Esiste l’importante DPR 650 del 1972 che sancisce l’importanza dei Tipi di Frazionamento come elemento di individuazione della volontà delle parti, esiste la Circolare 2/92 che indica l’importanza di rilevare (dopo l’entrata in vigore della Circolare 2/88) altri punti di inquadramento nella confinazione.
Non esiste una normativa procedurale e questo mi riporta anche alla difficoltà concettuale che avemmo nella stesura di un protocollo come sono gli standard di qualità. Non è facile per niente semplificare una materia che non lo è indicando una strada. Strade che spesso non trovano riscontro nelle sentenze.
E sono queste l’unica soluzione, la verità processuale. Possiamo avere anche mille ragioni ma le dobbiamo dimostrare e le dobbiamo far valere.
Le procedure per eseguire un lavoro corretto, non essendo normate, sono dunque la sommatoria di più conoscenze e più abilità.
Conoscenze relative alla Formazione e Conservazione della Mappa, limiti della stessa, conoscenze topografiche; abilità nell’indagare la volontà delle parti, nel verificare lo stato dei luoghi e saper riconoscere i segni indicatori del territorio, abilità nel reperimento e nella valutazione delle prove, abilità nella valutazione delle imprecisioni legate alla ricostruzione.
In conclusione il mio pensiero è che ci stiamo confrontando con una materia non convenzionale dove ci vuole innalzamento delle capacità critiche e grandi abilità di indagine oltre che, come detto in precedenza, di grande prudenza nell’affrontarla.
Bisogna anche riflettere sul fatto che, quasi mai, anche procedure che a noi sembrano scontate possano invece risolversi in maniera anticonvenzionale. Mi riferisco, per esempio, alla ricostruzione di tipi di aggiornamento anteriori alla Circolare 2/88. Nell’ultimo caso con cui mi sto confrontando la convenzionalità avrebbe suggerito di procedere in un certo modo, vista la mancanza di reperimento dell’atto tecnico Tipo di Frazionamento andato perso (avevamo solo la mappa tolta alla visura sul quale era stato riportato). La convenzionalità avrebbe portato a ricostruire sulla base grafica le misure e le coordinate della dividente. Invece a una maggiore indagine ho propenso per una soluzione anti-convenzionale e legata ad altri elementi che meglio individuavano la volontà delle parti e che erano la relazione tra questa linea contesa e un’altra, ancor oggi materializzata, e posta in altro luogo. Tutte e due linee originate dallo stesso tipo.
Infine dico che non sono quasi mai convenzionali le sentenze dove elementi di prova che emergono dalle indagini prevalgono sulle ricostruzioni catastali perché di più e meglio riescono ad individuare la volontà delle parti.
Non sono convenzionali nemmeno le scelte legate alla ricostruzione delle linee catastali, che io distinguo dalla più generale riconfinazione, come:
  • La scelta, il numero e la qualità dei punti di appoggio;
  • La valutazione profonda della loro incidenza nella ricostruzione dei confini non sempre riconducibile all’attribuzione dei pesi;
  • La valutazione profonda sulla funzione e il legame che possono avere con la linea da ricostruire (soprattutto in quelle da mappa di Impianto)
  • La valutazione delle imprecisioni intervenute nella confinazione;
  • Ecc.
Chiudo ribadendo che queste mie riflessioni non vogliono essere e non devono essere esaustive in questa discussione ma spunto di riflessione per allargare il campo.
Ribadisco anche convintamente che sia fondamentale arrivare a condividere, tra gli operatori, i principi per affrontare correttamente la materia.
Cordialmente
Carlo Cinelli

giovedì 12 gennaio 2017

Velocità della Formazione Professionale

Buongiorno a tutti.

Dando per scontato, per il momento, che sia necessaria una continua formazione, ritenete che sia altrettanto necessario che essa abbia una velocità costante o comunque regolare? Fuor di metafora, è altrettanto giustificato “garantire” un quid di crediti per ogni periodo?


Attendo considerazioni.

Leonardo

martedì 10 gennaio 2017

Frazionamento allegato all'atto e dpr 650/72

propongo un caso atipico:
Un proprietario cede una parte del suo terreno con capannone compreso (non in mappa) allegando un tipo di frazionamento successivo al 1972 e, pochi giorni dopo, cede l'altra parte, allegando lo stesso frazionamento. In tutti e due gli atti si specifica che il lotto va dalla strada al capannone.
nel secondo atto si richiama quanto scritto nel primo, cioè che il primo acquirente dovrà, prima possibile, chiudere il vano porta del capannone che confina con il secondo acquirente.
Il frazionamento riporta misure su due lati ed uno di questi due è una vecchia strada presente già all'impianto. Il resto sono linee nate ante 72 e la dividente parte da una linea ante 72 (non quotata) per finire nel lato quotato. Sul posto le misure riportate nel frazionamento sono state verificate e tornano perfettamente. Il capannone, messo poi in mappa sulla dividente, però, è tre metri più indietro.

 Il dpr 650/72 dice "Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che da' origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente i indicate sul tipo di frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso."
Non ci sono altre misure allegate all'atto, ma c'è una esplicita dichiarazione dei confini.
le misure riportate nel frazionamento tornano, ma non torna la dividente.

Quale è il confine corretto?

Secondo me è il capannone. E' sbagliato il frazionamento ma la volontà delle parti era quella di trasferire fino al capannone.

lunedì 9 gennaio 2017

Confinazione catastale

Un saluto a tutti i pionieri di questo caffè in fase di messa a punto!
Mi sembra che nulla vieti di metterlo a punto chiacchierando delle nostre faccende di lavoro. Appassionante, lavoro.

Penso che uno stimolo efficace per la conversazione sia porre una domanda, piuttosto che fare una relazione densa di affermazioni. Riguardo all'oggetto, pongo quindi una domanda: premesso che l'elemento catastale è normalmente considerato prova residuale della posizione di un confine di proprietà, l'oggetto che ho proposto può essere considerato un ossimoro?

Spero di non aver raffreddato il caffè...
Leonardo

domenica 8 gennaio 2017

Ci riusciamo!  saluti ghiacciati da rubino.

Come prendere un caffè con noi

Presentiamo il caffè letterario
Il Caffè è stato aperto da alcuni geometri liberi professionisti interessati al confronto delle idee, in cerca di uno spazio di discussione fondato sul rispetto per la differenza dei punti di vista, considerata fonte di accrescimento culturale.
La scelta di un modello d’altri tempi vuole sottolineare l’auspicio di evitare il clima rissoso in voga in molti ambiti. Non dubitiamo che dar libero sfogo all’emotività offra il vantaggio di non rinunciare a feconde idee spontanee, ma per contro temiamo di perdere la libertà espressiva, e quindi il contributo, di chi mal sopporta la violenza verbale.
È stato intitolato ai Geometri per ricordare l’interesse comune dei promotori, impegnati in topografia e catasto e per questi temi in contatto fra loro da tempo; diamo quindi il benvenuto a chiunque condivida i nostri interessi ma anche a chi ne voglia proporre di propri, attinenti nel senso più generale alle libere professioni.
Come funziona?
Il funzionamento del caffè letterario è semplice: gli autori scrivono un post avendo cura di precisarne le etichette utili a catalogarlo, gli avventori potranno arricchire la discussione con i commenti.
Il Caffè è un luogo di serena convivialità dove sono gradite passione e veemenza nei limiti del rispetto reciproco e per le idee altrui: ci prendiamo un caffè e discutiamo civilmente, ancorché animatamente, di qualunque buon argomento. Al solo scopo di tutelare questo rispetto gli autori sottoporranno i commenti a moderazione, arrivando fino a cancellarli se non ritenuti idonei a loro insindacabile giudizio.
Gli avventori del Caffè potranno proporre agli autori, tramite un apposito form, un argomento da sviluppare. Possono anche chiedere di divenire a propria volta autori; la loro candidatura sarà valutata con specifica attenzione all’autocontrollo e all’impegno dimostrati.