lunedì 9 gennaio 2017

Confinazione catastale

Un saluto a tutti i pionieri di questo caffè in fase di messa a punto!
Mi sembra che nulla vieti di metterlo a punto chiacchierando delle nostre faccende di lavoro. Appassionante, lavoro.

Penso che uno stimolo efficace per la conversazione sia porre una domanda, piuttosto che fare una relazione densa di affermazioni. Riguardo all'oggetto, pongo quindi una domanda: premesso che l'elemento catastale è normalmente considerato prova residuale della posizione di un confine di proprietà, l'oggetto che ho proposto può essere considerato un ossimoro?

Spero di non aver raffreddato il caffè...
Leonardo

3 commenti:

  1. No, non credo, per lo meno non sempre. La confinazione, se necessita di creare una linea dividente parte sempre da un atto di aggiornamento catastale in virtù del D.P.R. 650/72. Ma,nello stesso tempo, si potrebbe parlare di confinazione finalizzata alla cessione di terreni che non hanno necessità di essere divisi e, quindi, confinati sulla base di altri elementi da riportare in un atto.

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  2. Per la verità, Paolo, preferisco pensare che la confinazione che richieda di creare una nuova dividente non parta da un atto di aggiornamento, ma piuttosto ci arrivi: in questo modo conserva maggiore evidenza che la volontà di creare un confine prevale sulle azioni che lo formalizzano.

    In questo senso la confinazione sarebbe un atto legato all'azione catastale, ma questa non rappresenterebbe di per sé la confinazione.
    D'altra parte nemmeno la nascita giuridica del confine coincide con l'atto catastale, ma avviene nel momento in cui i diritti si differenziano. In virtù del D.P.R. 651/72, esistendo il frazionamento questo dovrebbe assurgere a atto tecnico di confinazione. Ma può accadere che, non essendo richiamato espressamente e neppure allegato, la volontà altrimenti manifestata costituisca confinazione difforme dal frazionamento?
    Ai Giudici l'ardue sentenze...

    Si accettano anche commenti volgari al mio indirizzo!
    Leonardo

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  3. Si, è vero. Si dovrebbe avere bene in mente i confini che vogliamo dare, si dovrebbero scegliere in maniera logica, ben individuabili sul posto e dopo, solo dopo fare il frazionamento. Purtroppo succede quasi sempre l'opposto. Le dividenti nascono a tavolino, poi ci ritroviamo a dover riportare sul terreno delle linee illogiche ed in mezzo al niente.
    Mi viene in mente un buffo caso che avvenne diversi anni fa. Una cliente aveva a malincuore ceduto una colonica da ristrutturare. Ma insieme volevano del terreno, non gli era sufficiente la pertinenza che aveva sempre avuto. Trattative abbastanza lunghe tra i legali avevano alla fine tagliato alcuni campi coltivati. Fu depositato il frazionamento in un comune che aveva un concetto non molto chiaro del significato del deposito. Portarono il frazionamento in commissione edilizia e bocciò il visto di deposito con la causale che la dividente non era un confine naturale. Spiegammo che il comune aveva fatto un illecito (anche se da un punto di vista concettuale aveva ragione) ma la cliente, di nobil casato, non ci pensò su. Inviò il fattore a fare un fossato, collegato alla rete di fossi di irrigazione esistenti, proprio sul nuovo confine. Disse poi agli avvocati che la prossima volta avrebbe fatto da sola. Un campo non si divide. O lo prendono tutto o niente. Aveva ben chiaro il concetto di confinazione!

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